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Incentivi per il solare termodinamico Riduci

Requisiti

  • Possono accedere all’incentivazione prevista dal decreto ministeriale dell’11 aprile 2008 gli impianti solari termodinamici anche ibridi di nuova costruzione ed entrati in esercizio in data successiva al 18 luglio 2008 (data di emanazione della delibera attuativa AEEG 95/08).
  • Gli impianti devono essere dotati di un sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante.
  • Non devono essere utilizzati come fluido termovettore o come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro successive modifiche e integrazioni. Se il sito di ubicazione dell’impianto è in area industriale non è applicato il vincolo suddetto.
  • La superficie captante dell’impianto solare termodinamico deve essere superiore a 2500 m2.
  • Gli impianti devono essere collegati alla rete elettrica (o a piccole reti isolate) e ogni singolo impianto deve essere caratterizzato da un unico punto di connessione.

Tariffe riconosciute
Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi del decreto 11 aprile 2008 - variabili in funzione della frazione d’integrazione degli impianti – sono le seguenti:

  • Impianto in cui la frazione solare sia superiore all'85%: 0,28 €/kWh + vendita energia
  • Impianto in cui la frazione solare sia compresa tra il 50% e l'85%: 0,25 €/kWh + vendita energia
  • Impianto in cui la frazione solare sia inferiore al 50%: 0,22 €/kWh + vendita energia

Gli incentivi, calcolati in base alle tariffe sopra riportate, sono riconosciuti per l’energia elettrica prodotta dall’impianto esclusivamente per la produzione solare imputabile, misurata da un gruppo di misura posizionato a valle dei gruppi generatori interessati. Le tariffe incentivanti si aggiungono ai ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete.
I valori delle tariffe sopra menzionati sono riferiti agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra la data di emanazione della delibera 95/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto 11 aprile 2008 ed il 31 dicembre 2012.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
In assenza di ulteriori decreti, per gli anni successivi al 2014 continuano ad applicarsi le tariffe fissate dal decreto 11 aprile 2008 applicate agli impianti che entrano in esercizio dopo il 2014.
L'incentivo è riconosciuto per un periodo di 25 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Gli incentivi in conto energia sono applicabili alla produzione di energia degli impianti solari termodinamici, anche ibridi, per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale non eccedenti il 10% del costo di investimento o in conto interessi con capitalizzazione anticipata non eccedenti il 25% del costo dell’investimento. Nel caso di superamento delle suddette soglie, come riportato nella delibera 95/08, gli incentivi sono ridotti applicando un coefficiente moltiplicativo cm così calcolato:

  • Incentivi in conto capitale eccedenti il 10%: cm = (70-x)/60
  • Incentivi in conto interessi con capitalizzazione anticipata eccedenti il 25%: cm = (70-x)/45

Nota: x è la percentuale, arrotondata all’intero con criterio commerciale, di copertura del costo di investimento tramite incentivi in conto capitale

Si precisa che l’incentivo viene erogato a titolo di acconto dal GSE salvo conguaglio al termine di ciascun anno solare sulla base della frazione d’integrazione effettivamente conseguita nel medesimo anno.
Nel caso di impianto solare termodinamico ibrido in cui la fonte di integrazione sia costituita da altra fonte rinnovabile le tariffe incentivanti sono cumulabili con gli incentivi spettanti alla produzione di energia da fonte rinnovabile calcolate sulla quota parte relativa alla fonte di integrazione stessa (certificati verdi, tariffa omnicomprensiva).


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